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TRIBUTARIA: LA CORTE DEI CONTI CONDANNA L’ EX GIUNTA

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Tutti condannati a risarcire il Comune di Cassano, gli ex amministratori Pino Leporale (sindaco all’epoca dei fatti) e gli ex assessori Dina D’Ambrosio, Luciano Amedeo Giuliani, Pinuccio Giustino, Tony Petruzzellis e Franco Montedoro.

I sei, ha sentenziato la Corte dei Conti – sezione della Puglia, dovranno versare alle casse del Comune la somma di 196.874,00 euro oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

La vicenda si riferisce alla società “Tributaria Intercomunale spa” di cui il Comune era socio.

Ricapitolata la storia processuale della società cassanese – sotto il profilo penale l’illiceità veniva acclarata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.1498/2005 che condannava alla pena di anni uno (Leporale) e mesi otto (tutti gli altri) di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per un anno ed, in solido, al risarcimento, in favore del comune di Cassano delle Murge, dei danni, da liquidarsi in separata sede – il Pubblico Ministero della Corte dei Conti spiega il perché si venne a creare quella situazione contabile, incresciosa per le casse comunali.

Scrivono i giudici nella sentenza: “A causa della inadeguatezza, per scarsa professionalità ed esperienza nonché per carenza organizzativa della società “Il Pellicano s.r.l.”, socio di maggioranza (70%)  nonché alla inutile ed illegittima costituzione della società mista il Comune ha sopportato un costo complessivo di Euro 248.503,60, dato dalla sommatorie di tre distinte poste di danno.

In primo luogo, la somma di £.190.600.00 (pari ad €.98.437,00) , di cui: £.600.000 per spese di pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.; £.90.000.000 per versamento decimi del capitale societario; £.60.000.000 per versamento ulteriori decimi a seguito di elevazione del capitale sociale; £.20.000.000 per primo acconto sulla fattura n.1 del 7.07.99; £. 20.000.000 per secondo acconto sulla fattura n.1/99”.

“Ulteriore posta di danno – dice il PM – a carico delle finanze del comune di Cassano riguarda le spese giudiziali determinate in Euro 51.629,16, che l’ente comunale ha sopportato in relazione ai numerosi contenziosi promossi dai contribuenti e che lo hanno visto soccombente, ad avviso del  medesimo PM, nell’82,06% dei casi, per errori e vizi negli atti di accertamento, negli avvisi di liquidazione e persino nelle notifiche. Infine, il PM ha determinato il danno all’immagine, in via equitativa, per una somma pari  ad euro 98.437,00”.

Secondo i giudici, al di là di una serie di norme violate dall’allora Giunta Comunale, è stabilita la volontà di agevolare in ogni modo il socio privato concedendogli un aggio del 28,5% (“di particolare esosità” visto che al massimo questo aggio può essere del 6,72%).

Sicché appare incontrovertibile – dice la Corte dei Conti – che l’aver fissato la base d’asta di aggio al 30% e l’aver aggiudicato la gara ad una società che offriva un aggio del 28,5%  sulle somme accertate, avesse unicamente lo scopo di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società “Il Pellicano s.r.l.” e quindi al socio privato di maggioranza, con conseguente danno per l’Ente pubblico. Tanto, trova ulteriore conferma, da un lato, nella circostanza per la quale, il comune aveva già in precedenza aggiudicato il servizio di rilevazione, verifica e controllo dei tributi comunali relativi ai R.S.U. (per gli anni 1993-1994), all’ICIAP (per gli anni 1990-1994) e all’ICI (per gli anni 1994 e 1995), proprio alla società “Il Pellicano s.r.l.” con il riconoscimento di un aggio molto più ridotto e ragionevole della misura del 7,50%; dall’altro, nello stesso bando di gara nel quale risultano inseriti dei requisiti, obiettivamente inconsueti ed estremamente specifici e selettivi, che si addicevano perfettamente ed esclusivamente alla ditta “Il Pellicano s.r.l.” ed alla sua compagine sociale”.

Fra l’altro, annota la sentenza, i rapporti fra la Giunta e “Il Pellicano s.r.l.” determinarono nella cittadinanza cassanese una sfiducia nell’istituzione comunale tale da far capire che a Palazzo di Città si facessero favori per pochi. Scrivono i giudici: “oltre, alle illegittimità sopra rilevate, rappresentanti il presupposto storico e giuridico delle condotte illecite contestate al Sindaco ed ai componenti della Giunta, i giudici penali hanno anche acclarato l’esistenza, all’epoca della costituzione della società mista, di un fitto intreccio di rapporti di coniugio, affinità e parentela, fra coloro che rivestivano cariche nell’ambito della società “Il Pellicano s.r.l.” ed alcuni dei pubblici amministratori in carica.

Non minore influenza negativa ha esercitato la sfiducia indotta nell’opinione pubblica cassanese dalla visione dell’azione amministrativa come volta a soddisfare esclusivamente interessi privati degli amministratori, che riverbera i suoi effetti nel tempo, sì da far pregiudizialmente dubitare che ogni iniziativa istituzionale comunale possa essere a ciò sottesa”.

In relazione al danno d’immagine che avrebbe subito il Comune di Cassano, i giudici fanno poi esplicito riferimento “alla prova   della diffusione mediatica dei fatti di causa sulla stampa a carattere nazionale (v. Corriere della Sera e L’Espresso)” ossia grazie agli articoli del giornalista Gian Antonio Stella.

 

 

 

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