Economia

NUOVO COLLEGATO AL LAVORO: TUTTE LE NOVITA’

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Vista la complessità della materia recepita nel Collegato al Lavoro 2010, si sintetizzano le norme di quanto disposto in tema di certificazione dei contratti e di arbitrato per concentrarci sulle novità che, seppur di minor rilievo, troveranno una più immediata applicazione nella gestione quotidiana del rapporto di lavoro.

Apprendistato

Viene rafforzato l’istituto dell’apprendistato, con la possibilità di assolvere l’ultimo anno d’obbligo scolastico fissato a 16 anni. Pertanto l’apprendista di 15 anni potrà adempiere ugualmente l’obbligo scolastico fino al compimento dei sedici anni non attraverso il regolare corso di studi previsto, ma lavorando come apprendista ed imparando un lavoro in azienda.

Arbitrato

Al momento dell’assunzione – e in ogni caso durante il periodo di prova, – il lavoratore dovrà decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di eventuali controversie riguardo al lavoro. A tale proposito, dovrà approvare una clausola compromissoria che lo impegna ad optare per l’arbitrato oppure per il giudice ordinario.

Tale clausola non avrà valore per i licenziamenti: per questi rimarrà l’obbligo di ricorrere al giudice del lavoro.

Lavori usuranti

Per tutti quei lavoratori occupati in attività usuranti, come i dipendenti notturni o gli addetti alla linea di catena, sarà prevista una clausola di salvaguardia per i pensionamento anticipato cioè un minimo di 57 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.

Licenziamenti

Introdotta anche una nuova disciplina dei licenziamenti ed in particolare sull’impugnazione e per tutti i tipi di rapporto di lavoro. In pratica il licenziamento dovrà essere impugnato entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ne avrà notizia. In caso di mancato accordo in sede di conciliazione o arbitrato, entro 180 giorni potrà depositare ricorso in tribunale.

Lotta al sommerso e nero

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, senza la preventiva comunicazione telematica di assunzione, il datore di lavoro sarà punito con una sanzione da 1.500 a 12 mila euro, con l’aggiunta di 150 euro per ogni giorno di lavoro nero e per ogni lavoratore irregolare.

Inoltre gli organi di vigilanza potranno adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e tale sospensione sarà comunicata all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture oltre che al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro si applica la sanzione amministrativa da €. 1.500 ad €. 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di €. 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

La maxisanzione trova applicazione per i soli datori di lavoro privato ad esclusione del datore di lavoro domestico.

Nel caso in cui il lavoratore, dopo un periodo di lavoro irregolare, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo l’ importo della sanzione viene ridotta da un minimo di €. 1.000 ad un massimo di €. 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50 per cento (viene abolito il limite minimo di € 3.000);

Infine, le sanzioni di cui sopra non trovano applicazione qualora, da successivi adempimenti contributivi, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto.

Permessi per l’ assistenza ai portatori di handicap (ex 104):

il permesso di 3 giorni mensili retribuiti a carico dell’ INPS, riconosciuto ai lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato per poter prestare assistenza ad un familiare portatore di handicap non ricoverato a tempo pieno, spetta ai parenti ed affini entro il 2° grado oppure ai parenti ed affini fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti oppure manchino o siano deceduti.

I permessi spettano ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona ovvero alternativamente ad entrambi i genitori nel caso che la persona da assistere sia il figlio (anche adottivo).

Sanzione per l’ omesso versamento delle ritenute previdenziali:

le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori dipendenti (reclusione fino a tre anni e multa fino ad €. 1.032,00) trovano applicazione anche in caso di analoga violazione commessa nei confronti di collaboratori continuati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla gestione separata.

Analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, la sanzione penale non troverà applicazione qualora il committente provveda ad effettuare il versamento di quanto trattenuto entro tre mesi dalla notifica dell’ accertamento o dalla contestazione.

Sanzioni in materia di orario di lavoro:

sono state modificate, introducendo una graduazione collegata al numero dei lavoratori interessati ed al numero di violazioni, le seguenti sanzioni:

Violazione della durata media settimanale dell’ orario di lavoro (48 ore nel periodo di riferimento di 4, 6 o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal CCNL)  E  Violazione della normativa in tema di riposo settimanale

In generale

Sanzione amministrativa da €. 100 ad €. 750

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento

Sanzione amministrativa da €. 400 ad €. 1.500

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento

Sanzione amministrativa da €. 1.000 ad €. 5.000

NON ammesso il pagamento in misura ridotta

Violazione della normativa in tema di ferie

In generale

Sanzione amministrativa da €. 100 ad €. 600

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni

Sanzione amministrativa da €. 400 ad €. 1.500

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni

Sanzione amministrativa da €. 800 ad €. 4.500

NON ammesso il pagamento in misura ridotta

Violazione della normativa in tema di riposo giornaliero

In generale

Sanzione amministrativa da €. 50 ad €. 150

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore

Sanzione amministrativa da €. 300 ad €. 1.000

Ammesso il pagamento in misura ridotta

Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore

Sanzione amministrativa da €. 900 ad €. 1.500

NON ammesso il pagamento in misura ridotta

Il provvedimento normativo prevede altresì la delega al governo per la riforma degli ammortizzatori sociali, dell’ apprendistato, delle disposizioni in materia di occupazione femminile, degli incentivi all’ occupazione, dei centri per l’ impiego, della normativa sui lavori usuranti e della normativa su congedi, aspettative e permessi.

Queste alcune delle novità relative a conciliazione e arbitrato.

In materia di controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione – attualmente obbligatorio – diventa una fase eventuale e vengono introdotti una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.
La conciliazione può essere proposta anche tramite l’associazione sindacale alla quale l’interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti “lavori certificati” di cui all’articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003).

Arbitrato: la nuova disciplina contempla anche altre forme di arbitrato, oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione.

Tra le novità più rilevanti la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.

La scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice vale per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro.

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