Economia

VITA & SEGRETI DEL REDDITOMETRO

rico arganese

 

In questi giorni alcuni cittadini hanno ricevuto l’invito al contraddittorio per effetto del redditometro ed in particolare le mogli o casalinghe ed in un caso perfino la “mamma” di un contribuente !! e la mamma in Italia è sacra !!!!

Pertanto ritorna di attualità la materia e spiegare cosa si tratta e come difendersi (prova diabolica in alcuni casi) dal fisco.

Con il nuovo redditometro 2011 introdotto con il Decreto Anticrisi (cfr DL 78 del 2010) al fine di combattere la lotta all’evasione partendo dal principio che quanto hai speso nel corso dell’anno è quanto dovresti aver dichiarato nel modello di dichiarazione 730 o unico introducendo poi dei correttivi. Il punto fondamentale risiede nella modifica dell’articolo 38 del DPR 600 del 1973 ossia il testo unico dell’accertamento e che di fatto attribuisce al contribuente l’onere di provare che le spese che sono state sostenute sono riconducibli a redditi tassati o esenti e non a somme non dichiarate o in nero. Mi immagino che per un libero professionista o una persona fisica questo possa essere difficile da comprendere in quanto già quando inizio a parlare di redditi tassati o esenti mi immagino che possa storcere il naso. Cerchiamo di parlarne in modo più semplice per capire anche come difendersi rispetto all’invito al conraddittorio da parte del fisco.

Processo di accertamento da redditometro in sintesi
Detto in poche parole laddove i vostri consumi ricostruiti sulla base delgi indici definiti dall’agenzia delel entrate generino un reddito superiore al 20% rispetto a quello che avete indicato voi nella dichiarazione dei redditi, l’agenzia delle Entrate vi invierà una comunicazione nella quale dettaglierà le voci che generano un reddito stimato non compatibile con le risultanze della vostra dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. A questo l’agenzia delel entrate dovrà fare seguito un invito a comparire presso gli uffici per fornire spiegazioni. Successivamente qualora crediate che l’Agenzia delle Entrate abbia ragione avrete tempo fino al 30 settembre del secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento per presentare una dichiarazione integrativa indicando la maggiore imposta e pagando delle sanzioni ridotte al 12,50% rispetto alla maggiore imposta a titolo di sanzione, ben più bassa della sanzione del 30% che potrebbe derivare dalla cartella di pagamento.

Consiglio pertanto che laddove dopo questo articolo non vi vengono spunti per difendervi dal redditometro e dalla richiesta di esibizione della documentazione e di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di procedere al più presto alla predisposizione di una dichiarazione integrativa con il versamento contestuale delle maggiori  imposte e sanzioni ridotte.
Tuttavia una volta che siete stati invitati dall’Agenzia delle Entrate è sempre meglio produrre della documentazione che può servire a difendervi da una ricostruzione penalizzante per voi. In che modo…

Prima regola d’oro è mantenere copia della documentazione di acquisto dei beni o servizi che formano il monte delle vostre detrazioni/deduzioni o per l’acquisto si auto o simili, in quanto potrebbero addirittura disconoscervi le agevolazioni. Al fine anche di scongiurare una eventuale maggiore ricostruzione del fisco rispetto alla spesa effettivamente sostenuta nel periodo di imposta. Ricordate che nell’accertamento del contribuent epersona fisica governa un criterio di cassa pertanto dovrete considerare solo le spese effettivametne rimaste a carico del contribuente (mi viene in mente un acquisto a rate). Quello che dobbiamo cercare di fare è di smontare la ricostruzione del reddito contestando la legittimità del metodo con cui si è arrivato a quella quantificazione (spesso non risponde proprio a realtà solo che non sappiamo come spiegarlo), oppure anche semplicemente portando quegli elementi che abbattono quel valore in virtù di elementi che il fisco non conosce.

Quella più immediata di difesa è la presenza di liquidità sul conto corrente bancario all’inizio dell’anno di imposta oggetto di accertamento e di cui se ne abbia la piena e tale da giustificare  le spese sotto controllo del fisco. All’agenzia delle entrate, come ho visto fare per tale motivo accerta direttamente due anni  di imposta in modo tale che va a controllare anche l’anno precedente come si è formata la liquidità sul conto corrente se attraverso ricavi non dichiarati o tassati. Questa non è una previsione assurda in quanto viene prevista dallo stesso articolo 38 del DPR n. 600 del 1973.

Altra motivazione come abbiamo visto è che le somme che le spese che sono state effettuate per l’acquisto di una macchina o di na casa o altro sono frutto di redditi che hanno già subito una tassazione a monte come nel caso di redditi di capitale derivante per esempio dal possesso di titoli di stato, fondi comuni di investimento, e altri che sono soggetti alla ritenuta d’acconto al momento della loro percezione o maturazione e che come tali “entrano” sul conto in banca senza poi essere tassati in unico, de facto aumentando la capacità reddituale del conribuente. In questi gironi per esempio si parla di deposito di titoli ed imposta di bollo, anche quelli sono un esempio del genere.
Oppure possiamo avere dei redditi di fabbricati per esempio come quelli derivanti dai canoni di affitto o locazione che entrano nel modello unico in misura inferiore rispetto a quella percepita: è il caso della dcurtazione forfettaria del 15% o del 25% prevista esplicitamente dal Tuir e che non so di preciso se il Fisco, seppur indicata nel modello uncio sia ing rado di calcolare invece nella reale misura in cui alimenta la capacità reddituale del contribuente.

Sempre sul versante dei redditi derivanti dagli immobili potremmo addirittura trovarci in una situazione peggiore: mi viene in mente anche la vendita di un fabbricato da parte di persona fisica trascorsi i 5 anni dal possesso oppure la cessione di terreno agricolo che non diviene reddito tassabile in capo al contribuente pertanto entrerà come provento sul conto corrente bancario ed il fisco non potrà dire nulla perchè nenache li indichiamo nella dihciarazione dei redditi 730 o Modello Unico.

Poi ci sono i redditi che sono soggetti a tassazione separata che sono quelli inidcati nell’articolo 17 del Tuir e a quelli che si riferiscono a questo o quelli che scontano un’imposta sostitutiva per esempio quelli derivani dal regime dei minimi o altri. Per quello che concerne i redditi soggetti a tassazione separata vi posso segnalae a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività gli emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di   lavoro   dipendente, riferibili ad anni precedenti, le indennità  percepite  per   la   cessazione   dei   rapporti   di collaborazione coordinata e  continuativa, o anche le indennità di mobilità o le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da  più  di  cinque  anni. Ma ce ne sono altre pertante vi consiglio di leggere direttamente l’articolo di riferimento e quelli ad esso collegati.

Le indagine finanziare non fanno parte dell’accertamento
Alcuni hanno la convinzione che mostrare estratti conto o la richiesta alle banche delle movimentazioni finanziarie sia un passo automatico a seguito del redditomentro o accertamento sintetico ma non è così. Il Fisco ha la possibilità di intensificare i controlli oltre al redditometro, ma non può in sede di redditometro esigere la documentazione bancaria.

Fattispecie particolari
Per esempio nella dichiarazione dei redditi del professionista titolare di redditi di lavoro autonomo possiamo avere anche delle componenti di costo a cui non corrispondono dei veri e propri esborsi o utilizzi di liquidità come nel caso degli ammortamenti dei beni strumentali (auto o studio, ecc) oppure gli accontamento al Fondo TFR oppure le svalutazioni dei crediti verso la clinetela o altre.

L’invito al contraddittorio è obbligatorio.
Altra modo per difendersi si può avere nel caso in cui l’agenzia delle entrate non abbia provveduto al precedente invito al conraddittorio da parte del contribuente che renderebbe nullo l’accertamento essendo previsto con carattere di obbligatorietà. L’obbligatorietà è stata espressamente prevista con il DL n. 78 del 2010 o decreto anticrisi. Quello che direte potrà essere usato contro di voi in giudizio (:-)nel senso che al momento del contraddittorio o in sede di invio delle informazioni quello che metterete a disposizione dell’agenzia delle entrate costituirà un elemento di prova in un ipotetico giudizio futuro. Nonostante questo essendo nella facoltà dell’agenzia delle entrate non procedere al successivo accertamento ed essendo previsto che la successiva esibizione in giudizio di elementi richiesti in sede di invio delle informazioni e non presentati, non è valida cercate di riflettere sulle possibili scelte che avete a disposizione.

Spesso le spese sono sostenute grazie ai regalie e donazioni dei parenti.
Spesso quello che compriamo, le nostre spese straordinarie, le colf o donne di servizio, inutile negarlo, sono pagate dai genitori per chi ancora fortunatamente li ha e capita che quelle spese sono inserite comunque nel 730 e che come ora saprete vanno ad alimentare il calcolo del redditometro.  In effetti l’agenzia delle entrate deve recepire questo genere di osservazioni ma in questo caso potrà allargare l’accertamento anche al familiare o terza persona che ha effettuato il regalo o la donazione.

Acquisto della casa per il figlio da parte dei genitori, del padre o della madre.
Un caso a parte merita l’acquisto della casa al figlio da parte dei genitori padre o madre che merita un trattamento fiscale a parte ed una discussione a parta in quanto è salva.

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