Antelmi e Panzarea, il Tar mette a rischio la poltrona
E’ a rischio il posto in consiglio comunale dell’Assessore Franco Antelmi e del consigliere Filippo Panzarea (PdL), eletti due anni e mezzo fa nella lista del sindaco Di Medio?
Sì, secondo un articolo del quotidiano barese “La Gazzetta del Mezzogiorno”, visto che il Tar di Bari ha annullato una sentenza che li riguarda che parte dal lontano 1973 e che “La Gazzetta” ricostruisce così:
“Tutto parte da una «lite» per una strada che divideva due proprietà confinanti, i coniugi Gravinese e la famiglia Petragallo: i primi vendono al secondo una fetta di terreno edificabile sul quale realizzare alcuni appartamenti. Senza risalire troppo nel tempo, i due consiglieri comunali acquistano (all’epoca non erano stati eletti) due appartamenti nella porzione di fondo interessato da una lite giudiziaria per il completamento della strada: il confinante, infatti, ne aveva realizzato solo la metà. Inizia una causa civile (nel 1998) che vede soccombere in primo grado (2001) e in appello (2006) il proprietario originario del fondo. Alla vigilia del ricorso per Cassazione (2007), le parti trovano un’intesa: chi ha perso si accolla le spese legali, demolisce la recinzione che confinava la sua proprietà con il tratto di strada e concede la servitù a controparte. Un inciso: della controparte, cioè della porzione vincente, beneficiano anche Antelmi e Panzarea. Nelle more del giudizio civile, il Comune di Cassano – dopo 25 anni dalla vendita del terreno! – emette un provvedimento di ripristino della strada, atto poi «sospeso» e definitivamente annullato nel 2008, cioè all’indomani della transazione della lite civile. Cosa accade? Franco Antelmi e Filippo Panzarea impugnano al Tar quel provvedimento di «sanatoria» del Comune. I giudici amministrativi, nel 2009, accolgono il loro ricorso ma la sentenza viene appellata al Consiglio di Stato dalla parte «perdente» (in questo caso i coniugi Gravinese). Nel frattempo Antelmi e Panzarea vengono eletti al consiglio comunale alle amministrative del 2009 che incorona sindaco Maria Pia Di Medio (centrodestra) e, per loro, scatta la causa di incompatibilità nonostante la dichiarazione (obbligatoria per legge ad ogni insediamento di assise) di inesistenza di impedimenti. La pendenza della lite al Consiglio di Stato (che vede contrapposto,appunto, i due consiglieri comunali e il loro stesso comune) finisce in calce a un ricorso al tribunale civile per far dichiarare la decadenza dei consiglieri.
Il termine fissato per la replica dei due politici «in bilico» scade il 27 febbraio del 2010, tuttavia due giorni prima interviene un altro provvedimento del comune che di fatto annulla l’annullamento. E il giorno dopo, il 26 febbraio, i due consiglieri portano al giudice tale atto per dimostrare che non ha ragion d’essere la lite pendente al Consiglio di Stato in quanto è stata rimossa la causa a monte.
Il giudice civile prende atto e respinge il ricorso contro la decadenza proprio su tale presupposto.
Ma c’è una novità: i coniugi Gravinese, nel frattempo, assistiti dall’avv. Saverio Profeta, hanno impugnato al Tar il «nuovo» provvedimento del Comune che, ora, i giudici hanno annullato. Siete pronti per un esercizio di memoria?
Il Tar (III sezione, presidente Pietro Morea relatore Rosalba Giansante) oltre a condannare il Comune a 3mila euro di spese ha annullato l’annullamento dell’annullamento. Per essere chiari, si torna indietro di due anni quando Panzarea e Antelmi erano in una situazione di (presunta) incompatibilità. Come ne usciranno, questo si vedrà. Intanto c’è il rischio che l’assessore e il consigliere si ritrovino ad affrontare una nuova situazione di decadenza dall’incarico».
Ecco il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2010, proposto da:
Giorgio Gravinese e Palma Gravinese, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25;
contro
Comune di Cassano delle Murge – non costituito;
nei confronti di
Franco Antelmi e Filippo Panzarea – non costituiti;
per la declaratoria di nullità
“e, ove occorra, per l’annullamento del provvedimento del Dirigente UTC del Comune di Cassano delle Murge addì 25 febbraio 2010, prot. n. 0003503/P/PG.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 29 marzo 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 2 aprile 2010, i sig.ri Giorgio Gravinese e Palma Gravinese hanno chiesto la declaratoria di nullità e, ove occorra, l’annullamento del provvedimento prot. n. 0003503/P/PG del 25 febbraio 2010 con il quale il Responsabile del Servizio Settore 1 – Territorio del Comune di Cassano delle Murge “all’esito della compiuta ricognizione” ha dichiarato e disposto “l’annullamento, anche in autotutela, dell’accertamento di conformità urbanistica del 15.5.2008”.
A sostegno della nullità del provvedimento impugnato, dedotta ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, i ricorrenti lamentano la mancanza degli elementi della volontà e dell’oggetto; ad avviso di essi ricorrenti mancherebbe una qualsivoglia ragione d’essere del provvedimento oggetto di gravame, né vi sarebbe una ragione giuridicamente apprezzabile che avrebbe determinato il Comune ad adottare l’annullamento in autotutela dell’accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008, considerato che tale provvedimento sarebbe già stato annullato da questo Tribunale con sentenza di questa stessa Sezione III n. 1262 del 26 maggio 2009 e, pertanto, il provvedimento medesimo sarebbe altresì nullo in quanto privo dell’oggetto.
A sostegno della annullabilità, dedotta in via subordinata, i sig.ri Gravinese deducono i seguenti autonomi motivi di censura: 1) omessa comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla quale i ricorrenti rilevano che il difetto di tale garanzia procedimentale sarebbe nei fatti; tale comunicazione avrebbe consentito ad essi ricorrenti di illustrare le ragioni di inopportunità e di illegittimità del provvedimento impugnato e di richiamare soprattutto il principio di effettività della tutela giurisdizionale; 2) violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale in quanto sarebbe attualmente pendente l’appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1262 del 26 maggio 2009 con cui questa Sezione ha annullato l’accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008 e, pertanto, non potrebbe ammettersi che la P.A., parte in causa, pendente un controversia in gradi di appello, possa ritenere di sottrarre a tale giudice l’apprezzamento di una determinata fattispecie; 3) violazione dei principi in tema di sanatoria giurisprudenziale nonché in tema di acquisizione dell’abuso edilizio al patrimonio comunale; il provvedimento impugnato recepirebbe acriticamente le conclusioni in tema di sanatoria giurisprudenziale rappresentate nella medesima menzionata sentenza 1262/2009 di questo Tribunale e, pertanto, la sua motivazione sarebbe inficiata dagli stessi vizi dedotti nell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza stessa.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione e presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso proposto in via principale con il quale i ricorrenti hanno dedotto la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in quanto privo dell’oggetto.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente ritiene che, considerato che il provvedimento di accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008, annullato in autotutela dal Comune con il provvedimento prot. n. 0003503/P/PG del 25 febbraio 2010 impugnato con il presente ricorso, è già stato dichiarato nullo e comunque annullato da questo Tribunale con sentenza di questa stessa Sezione III n. 1262 del 26 maggio 2009, come risulta peraltro espressamente dallo stesso contenuto del provvedimento oggetto dell’odierno gravame che ne dispone l’annullamento “anche” in autotutela, nonché dalla documentazione versata in atti, il provvedimento medesimo deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 in quanto difettoso di un elemento essenziale e precisamente per mancanza dell’oggetto.
Conclusivamente il Collegio, rilevato che tale punto di diritto deve ritenersi risolutivo, ritiene che il profilo di nullità dedotto con la sopra illustrata censura abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto all’ulteriore profilo di nullità dedotto con il primo motivo di ricorso proposto in via principale, sicché la sua fondatezza comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sugli autonomi motivi di censura dedotti in via subordinata a sostegno della annullabilità del provvedimento stesso.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Cassano delle Murge, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara nullo il provvedimento del Comune di Cassano delle Murge prot. n. 0003503/P/PG del 25 febbraio 2010.
Condanna il Comune di Cassano delle Murge al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore dei sig.ri Giorgio Gravinese e Palma Gravinese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore