Politica

Rifiuti: Briano risponde alle domande di SEL

briano

Dopo aver registrato l’intervento della locale sezione del SEL che attraverso 10 domande pone degli interrogativi circa la regolarità delle procedure seguite negli atti di gara per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana e servizi complementari, come già ribadito nella risposta fornita all’IDV, non posso che riaffermare l’assoluta legalità e correttezza di tali procedure. Di seguito mi limiterò, senza alcuna vena polemica, a rispondere puntualmente a tali domande, con la precisazione che l’Amministrazione Di Medio dopo il suo insediamento ha sempre operato e continuerà ad operare nell’esclusivo interesse della collettività. L’unico obiettivo del nuovo appalto è quello di assicurare alla Città il miglior servizio possibile. Si precisa che le risposte sono state formulate con la collaborazione degli uffici comunali competenti e della società Esper.

Si ribadisce che il costo dell’appalto ancora in essere, al netto dell’aggiornamento per il 2012, si attesta ad € 1.589.000,00 mentre quello a base d’asta del nuovo servizio è previsto in € 1.749.000,00. Ne consegue che l’aumento non si raddoppia, come sostenuto da SEL, bensì si attesta intorno all’11%, prevedendo comunque un nuovo modello di raccolta incentrato sul porta a porta spinto (sicuramente più oneroso ma nel contempo più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di legge) e l’impiego di maggiori risorse umane rispetto all’attuale gestione. Va inoltre considerato che in gare effettuate da altre amministrazioni comunali con servizi similari si è registrato (ad es. nel Comune di Mola di Bari) un ribasso del 5,22 % e quindi il reale incremento dei costi sarà probabilmente molto più contenuto e non si può escludere che, grazie alla collaborazione degli utenti, si possano anche superare gli obiettivi di RD minimi stabiliti nel progetto (55 % nel primo anno e 60 % dal secondo anno) poiché i risultati ottenuti da alcuni comuni pugliesi (Melpignano, Rutigliano, le prime zone attivate a Mola di Bari ecc.) dimostrano che si possono raggiungere risultati più elevati che determinerebbero un ulteriore riduzione dei costi.

 

1)I servizi oggetto dell’appalto, da ritenersi pertanto principali, sono quelli relativi alla raccolta delle varie frazioni recuperabili e non, e quelli relativi allo spazzamento. I servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e il diserbo insieme ad altri, che sono comunque servizi da attivare all’occorrenza, vengono indicati come opzionali al fine di consentire risparmi all’amministrazione, poiché specificatamente inseriti tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In sostanza una ipotetica ditta aggiudicataria, nell’ambito della propria offerta tecnica, potrebbe offrirli a costo zero all’amministrazione comunale al fine di conseguire un miglior punteggio di gara, ed una maggiore possibilità di aggiudicazione della stessa. In secondo ordine gli stessi servizi sono ritenuti opzionali poiché attivabili direttamente ed autonomamente da altri settori dell’amministrazione comunale nell’ambito delle specifiche competenze ed esigenze (si pensi al servizio di diserbo stradale afferente alla manutenzione del patrimonio comunale o ai servizi per le utenze deboli afferenti al servizio sociale del Comune) ed utilizzando proprie risorse o lavoratori socialmente utili.

I servizi complementari, diversi o aggiuntivi per loro natura sono servizi che non sono previsti nell’appalto e pertanto soggetti ad autonomo affidamento e pagamento anche mediante procedura negoziata con lo stesso gestore del servizio come previsto dalla citata legge.

 2)La previsione indicata all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto è una previsione di garanzia a tutela della non interruzione di un servizio di pubblica utilità e riferita, comunque, ad una proroga di natura tecnica da utilizzare quando sia stata attivata la procedura di individuazione del nuovo gestore. In questa delicata e complessa materia la disposizione è stata introdotta al fine di evitare che altrui competenze in materia di indizione specifica gara, disattese, avessero come conseguenza l’interruzione del servizio stesso a danno dei cittadini.

 3)I meccanismi di controllo che la ditta dovrà indicare sono riferiti al controllo interno aziendale che la stessa utilizzerà per lo svolgimento del servizio. Come indicato al primo capo dell’art. 8 compete esclusivamente al Comune la vigilanza e controllo del servizio secondo propri meccanismi e personale all’uopo designato. Per rendere più semplice ed accurato il controllo dell’effettiva ed ottimale esecuzione dei servizi da parte dell’amministrazione è stato stabilito l’obbligo, in capo all’I.A. di dotare tutti i mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento di apparati GPS per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo nonché consentire, tramite antenne per la lettura dei transponder installati su tutti i contenitori, di conoscere il volume del rifiuto raccolto per singolo utente. In altre gare redatte da amministrazioni guidate da giunte politicamente affini a SEL si è scelto invece di delegare l’I.A. al controllo del servizio laddove si scrive che “L’Amministrazione Comunale.. potrà chiedere alla Ditta Appaltatrice, in qualsiasi momento e nell’ambito della pianta organica a disposizione dell’erogazione del servizio, l’individuazione di un determinato numero di operatori aventi la qualifica di Ispettori ambientali[1]. Le osservazioni critiche di cui sopra fanno quindi presumere che il redattore di tali osservazioni non abbia letto attentamente i documenti di gara redatti dal Comune di Cassano oppure che tale affermazione vada considerata come un refuso di valutazioni redatte per commentare altri documenti di gara. Se i documenti di gara fossero stati letti con maggiore attenzione sarebbe emerso chiaramente che, a differenza di quanto deciso da altre amministrazioni comunali, il Comune di Cassano non intende affatto delegare all’I.A. “di individuare i meccanismi di controllo sui servizi resi” poiché le modalità di controllo del servizio erogato dall’I.A. sono state già accuratamente dettagliate dall’amministrazione comunale poiché, in combinazione con il sistema di incentivazione e penalizzazione introdotto agli art. 18 e 21, costituiscono la miglior garanzia per la corretta esecuzione del servizio da parte dell’I.A. 

4)L’affermazione riportata non corrisponde alla realtà e appare di natura pretestuosa. Si legga l’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto che testualmente recita “I pagamenti saranno disposti nel termine sopra indicato, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali”. Tale disposizione riguarda i pagamenti mensili del canone e quindi le verifiche saranno effettuate mensilmente. L’accertamento negativo delle prestazioni effettuate comporterà l’applicazione delle relative penali e la non corresponsione dell’importo relativo ai servizi non resi. Anche questa osservazioni sembra quindi confermare l’ipotesi summenzionata di un ulteriore refuso di valutazioni redatte per commentare altri documenti di gara.

5)e 6) La distanza di 60 km in andata e 60 km. in ritorno ha tenuto conto dell’attuale impiantistica esistente nella Provincia di Bari (già individuata come ambito territoriale di riferimento). Sarebbe irragionevole pretendere che l’I.A. trasferisca i rifiuti comunali a costo zero al di fuori dell’ambito di riferimento o ad esempio all’estero. Se l’amministrazione avesse deciso di includere nei costi a base d’asta il costo di trasporto fino all’impianto di destinazione del residuo e dell’umido per qualunque distanza (anche centinaia o migliaia di chilometri) le imprese avrebbero potuto impugnare tale inclusione come clausola vessatoria ed il capitolato, che sarebbe erroneamente apparso ai non addetti ai lavori come maggiormente tutelante per il Comune, avrebbe in realtà comportato maggiori costi per l’amministrazione. Un caso analogo aveva già caratterizzato l’esito della gara indetta dalla precedente amministrazione comunale laddove erano stato inserite delle clausole vessatorie, poi debitamente censurate, che apparentemente dovevano tutelare il Comune ma che lo hanno invece notevolmente penalizzato[2].

7)  Anche in questo caso l’estensore delle osservazioni sembra essersi riferito a documenti di gara diversi da quelli pubblicati dal Comune di Cassano poiché sia nel capitolato che nel disciplinare di gara viene specificato chiaramente in più parti (art. 1, art. 19 del CSA ed art. 4 del Disciplinare tecnico prestazionale) che “Rientra nel servizio anche il trasporto del rifiuto residuo e di quelli recuperabili, compreso dell’umido e del verde”.

8)  La piattaforma attrezzata da adibire a centro comunale di raccolta (nella previsione che il centro di Via Mellitto alla data di avvio del servizio non fosse operativo) è stata prevista ad una distanza non superiore a km. 2 dal centro storico allo scopo di non aggravare gli utenti conferitori. Sarebbe irragionevole e vessatorio pretendere dal cittadino di conferire ad una distanza notevolmente superiore a quella di ubicazione del centro comunale di raccolta di Via Mellitto (km. 1,200 circa dal centro storico) ancor più prevedendo tale piattaforma addirittura nel territorio di un altro Comune. Va inoltre tenuto presente che la sede di tale piattaforma attrezzata può coincidere con la sede del cantiere che l’impresa è comunque tenuta ad individuare all’interno del territorio comunale (entro 5 Km dal Comune) come d’altronde previsto anche nel capitolato d’appalto vigente approvato dalla precedente amministrazione comunale.

9)  Il limite di 4 tonn/annue, relativo alla raccolta dell’amianto, è stato ritenuto congruo con le raccolte di tale materiale avvenuto negli anni scorsi, attestandosi notevolmente al di sotto di tale limite che può essere comunque migliorato in sede di offerta da parte della ditta aggiudicataria.

10)L’avvio del servizio, come peraltro ribadito nella risposta fornita all’IDV, è comunque previsto nei tempi indicati nelle norme contenute nel decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. Ci si chiede, pertanto, come si possa falsamente riaffermare che sono stati persi tre anni per bandire la gara se solo il 26 gennaio 2012 l’Assemblea Ato BA/4 ha permesso ai Comuni consorziati di preparare autonomamente gli atti di gara confermando con prescrizioni la delega operata con la Delibera 1/2010 sino alla gestione unitaria del servizio. L’essere stato l’unico Comune, dell’Ato BA/4 a seguito del 26/01/2012, a pubblicare la gara dovrà pur significare qualcosa.

Si coglie l’occasione per invitare le forze politiche ad interloquire con questa Amministrazione e a far pervenire le eventuali richieste di chiarimenti, giacchè se diffuse solo a mezzo stampa, potrebbero passare inosservat                                                                                                         

Carmelo Briano

                                                                                                                                             cons. deleg. del sindaco per i rifiuti



[1]

                        [1] Fonte http://www.comune.putignano.ba.it/dettagliobandi.aspx?id=143 art. 40 Capitolato d’appalto

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *