Politica

Forza Italia: i nostri emendamenti sulle tasse locali

20090214142732ForzaItalia

 Dal Coordinamento cittadino di Forza Italia, guidato da Franco Antelmi, riceviamo e pubblichiamo.

 

Gentile Direttore, sentiamo il dovere di ringraziarLa perché anche attraverso il contributo informativo di Cassanoweb, Forza Italia ha potuto coinvolgere la cittadinanza di Cassano nel miglioramento dei regolamenti sulla IUC, sulla TARI, sull’IMU, e sulla TARI che incideranno fortemente sulla determinazione quali-quantitativa dei tributi locali nel nostro paese.

Attraverso il canale mail aperto abbiamo ricevuto 947 mail segno evidente di come il tema sia sentito e di quanto sia stato utile trasferire la discussione dalle chiuse e segrete stanze del Comune alla trasparente e responsabile partecipazione collettiva.

A parte mail poco significative ai fini dell’appropriata discussione della materia che comunque sono state foriere di utili testimonianze  del disagio e della rabbia di tanti cittadini che ormai sono distanti dalle Istituzioni, abbiamo valorizzato i suggerimenti di profonda valenza tecnico-giuridica di alcuni cittadini attraverso la stesura di emendamenti che qui alleghiamo e che saranno presentati alla discussione nelle sedi istituzionali dal Consigliere Comunale dott. Ignazio Zullo a nome di Forza Italia.

Ci sia consentito ringraziare tutti coloro che hanno avuto la sensibilità di scriverci all’indirizzo mail ficassanodellemurge@gmail.com che resta in uso per ulteriori missive.

Coordinamento politico PDL-FI Cassano delle Murge.   

 

Ecco alcuni, fra le decine di emendamenti che saranno presentati, scelti fra i più “impattanti” per le tasche dei cittadini:

 

 

Emendamento  all’art. 15 regolamento IMU

Cassare dalla lettera b) del comma 1 e sostituire con il seguente art. 15 bis

  1.    La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  2.    Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
  3.    Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
  4.    Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

–     strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

–     strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

–     edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

–     mancanza delle scale di accesso.

–       Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

–       Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.

–       La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

–       Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

–       Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

 

 

 

 

Emendamento all’art. 15 regolamento imu

Sostituire l’art. 15 comma 1 lettera a) con il seguente

Art. 15 – Fabbricati di interesse storico-artistico

  1.    La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
  2.    Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

 

 

Emendamento Regolamento TARI

All’art. 7 dopo il comma 2 inserire il comma 2 bis

     Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.

Il comma 2 ter

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento  del servizio.

 

 

 

Emendamento alla delibera di fissazione dell’aliquota IMU-TASI

Dopo il punto 1 del deliberato inserire il seguente punto 1 bis

1.  Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

–     gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

–     i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

–     i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

–     i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

–     i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

–     i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

–     gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.

2. sono applicate esenzioni, agevolazioni e riduzioni, con le modalità applicative indicate al fianco di ciascuna fattispecie, nel caso di:

a)  abitazioni con unico occupante: riduzione del 66%

b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50%;

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 25%;

d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 75%;

e)  immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: esenti;

f)   fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana:riduzione del 70%.                            

g) nuclei familiari con capacità contributiva della famiglia, come attestata dall’ISEE da produrre al Comune ai fini dell’agevolazione, inferiore a €. 7.500,00:esenti

h) detrazione di € 50,00 per le famiglie che hanno almeno 2 minori nel proprio nucleo famigliare limitatamente ai soggetti che possiedono un solo immobile adibito ad abitazione principale;

i) detrazione di € 50,00 a soggetti ultrasessantacinquenni pensionati a condizione che possiedono un solo immobile adibito come abitazione principale;

l) detrazione di € 50’00 per le famiglie con presenza di disabili, a condizione che possiedono un solo immobile adibito come abitazione principale.

 

 

Emendamento regolamento IMU

Introdurre il seguente art. 14 bis

  1. Sono considerate alla stregua di abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00.
  2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo.
  3. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. 

 

 

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