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Del Re chiede alla Giunta di annullare due delibere

Davide Del Re piccola copy

 

Due delibere da annullare, in autotutela per la Giunta Comunale di Cassano, piene di errori e vizi, non solo formali, che potrebbero inficiare gli atti.

Ad intimarne l’annullamento “entro il 30 novembre” è il Consigliere comunale Davide Del Re del gruppo di minoranza “Più Cassano”, il quale spiega, in due diversi documenti, che se entro quel termine l’Amministrazione Di Medio non procederà al ritiro delle due delibere “sottoporrà la questione all’attenzione degli organi statali competenti”.

Il Consigliere fa riferimento a due delibere di Giunta:  la n. 107 del 06/11/2017 e la n. 111 del 09/11/2017.

Nel primo caso, spiega Del Re “la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile senza che ci sia stata una votazione separata da parte dei componenti della Giunta” quando invece “l’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, che così dispone: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” E’ evidente che in mancanza di tale votazione, la deliberazione di Giunta comunale 107/2017 non poteva diventare esecutiva se non dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio online, giusto art. 134 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000.”

Altra anomalia riguarda la mancata osservanza del Decreto Legislativo D.lgs n.165/2001: la norma, spiega il rappresentante di “Più Cassano”, “impone che le variazioni alle dotazioni organiche debbano essere adottate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, da elaborare su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. Questo non è avvenuto e da qui l’ulteriore vizio della deliberazione di Giunta comunale n.107/2017. Risultano, inoltre, viziati anche i conseguenti provvedimenti adottati, quali il decreto sindacale n. 50 del 06/11/2017; quest’ ultimo, peraltro, nel rinviare, la quantificazione delle indennità di posizione alla pesatura delle singole posizioni da parte dell’ OIV, non fa alcun riferimento, come avrebbe dovuto, al rispetto del limite di spesa fissato dall’art.1 comma 236 della Legge n. 208 del 28/12/2015”.

Per quanto riguarda l’altra, successiva Delibera, i Responsabili delle Risorse Umane – Parte Giuridica e responsabile Risorse Umane–Parte Economica sono stati incaricati di ogni adempimento finalizzato all’affidamento ad un professionista esterno specializzato in materia di un incarico per la ricostruzione del Fondo per le risorse decentrate per gli anni 2000/2017. Ebbene, fa notare Del Re “L’art.7 comma 6 del D.lgs n.165/2001 e successive modificazioni subordina il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’ente alla presenza di 4 presupposti di legittimità, tra cui: “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossiblità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; tale presupposto non risulta sussistere, poiché ci sono all’interno dell’ente risorse umane in grado di quantificare il Fondo delle risorse decentrate, quali la dott.ssa Isabella Liguigli e lo stesso Segretario Generale”.

L’Ente, cioè, avrebbe già al proprio interno professionalità tali da ricoprire quell’incarico, senza necessariamente far ricorso ad un esterno. E quand’anche ciò fosse necessario, occorre procedere in maniera più trasparente.

 

 

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