Sport all’aperto e animali: nuova Ordinanza di Emiliano
ll Presidente della Giunta Regionale, ha emanato l’Ordinanza n. 221 del 6 maggio 2020, contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese nelle seguenti materie:
Tali disposizioni hanno efficacia immediata, sono valide sino al 17 maggio 2020, e dovranno essere applicate nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19.
È consentito, dunque:
– ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
– lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto; l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.
