
Sono scattate da sabato 27 marzo le nuove e più stringenti regole per contrastare la ripresa della curva epidemiologica da coronavirus, decise dal Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano con Ordinanza n. 88/2021.
Seconde case
Dal 27 marzo al 6 aprile 2021 per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza
Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia
Sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti
Attività commerciali
Resta l’obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, di prevedere ingressi in modo dilazionato e di impedire la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto
Resta l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno
Dal 27 marzo al 6 aprile 2021
È prevista la chiusura alle 18 delle attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (ad eccezione di: attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie)
28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo)
Sono sospese tutte le attività commerciali, tranne le attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie
Ristorazione
Dal 27 marzo al 6 aprile 2021, per i servizi di ristorazione per cui è consentito l’asporto dopo le 18
L’attività deve essere svolta con prenotazione preventiva online o per telefono e a condizione che siano limitate al massimo code o assembramenti
Resta l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno
Attività lavorativa
È necessario limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare solo le attività che la richiedono necessariamente e prevedere modalità di lavoro agile
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.
Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.