GENTILE: DI MEDIO SCHIACCIATA DAL CONFLITTO D’ INTERESSE
Sulla questione “Tributaria Intercomunale spa” l’ex sindaco di Cassano Giuseppe Gentile, oggi consigliere comunale, ha diffuso una nota che pubblichiamo.
Puntuali sono giunte parole di fuoco dall’Amministrazione in carica all’indirizzo dell’operato dell’Amministrazione da me guidata, dei professionisti da questa incaricati e mio personale, dopo la pronuncia del Tribunale di Bari-Sezione di Acquaviva delle Fonti, con la quale si è dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti con riguardo alla responsabilità dell’Amministrazione Leporale nelle note vicende della Tributaria Intercomunale.
Sarei stato sorpreso naturalmente se i nuovi amministratori, in presenza di questa sentenza, avessero esercitato più prudenza e cautela, atteso che non si tratta affatto di una sentenza definitiva che decide sul merito, ma soltanto di una pronuncia parziale che declina semplicemente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sono stato e sarò sempre rispettoso, anche in veste di uomo delle istituzioni, delle decisioni dei Giudici dello Stato, al contrario di quanti, ogni giorno, quando interessati da sentenze sgradite, si lanciano in contumelie all’indirizzo della Magistratura; per conseguenza sarò riguardoso di questa decisione che, come ho detto, lascia per intero aperta la questione di merito, ossia quella della liquidazione dei danni derivanti da reato commesso dai precedenti amministratori, nell’esercizio di funzioni pubbliche, accertato con sentenza passata in giudicato dalla Suprema Corte di Cassazione.
Acclarato ciò, infatti, si poneva in capo al sottoscritto l’obbligo di instaurare il giudizio civile, non avendo potuto il Giudice penale ordinario determinarlo nella sede propria. Suffragava e suffraga questa scelta il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativo-contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti e concorrenti, vale a dire che sia il Giudice Civile sia il Giudice Contabile possono, in modo concorrente e indipendente, occuparsi del medesimo fatto, con l’unico limite che il danno dev’essere integralmente ristorato a favore della comunità lesa; in questo caso, la comunità di Cassano dev’essere integralmente risarcita di tutto il danno cagionato dagli ex-amministratori in conseguenza delle condotte delittuose accertate, in via definitiva, dalla Cassazione.
Questo è esattamente il punto e, dunque, al posto di quanti, oggi, stanno cantando vittoria, sarei in attesa, piuttosto, prudentemente, che un Giudice di questo Stato dia definitiva risposta alla domanda sacrosanta di integrale risarcimento dei danni subiti dalla comunità cassanese.
Nel nostro ordinamento, infatti, come qualcuno sta dimenticando, esiste una pluralità di giudici, i confini della cui giurisdizione pongono di sovente particolarissime e delicate problematiche interpretative, ma non per questo può essere compromessa la risposta che si deve, come in questo caso, alla comunità lesa nei suoi diritti; in una parola, il danno per minori entrate tributarie accertate, per spese sostenute a causa dell’eccessivo contenzioso tributario indotto dalla Costituzione della Tributaria Intercomunale spa, il danno all’immagine e il danno morale nella loro interezza, fra gli altri, per un totale di oltre 5 milioni di euro, così come stimati da un professionista, di indiscussa e comprovata competenza nella specifica materia, dovranno essere comunque scrutinati in sede giudiziale; ritenendosi personalmente che la sede propria sia quella del giudice civile in conseguenza, per l’appunto, dell’accertamento da parte della Cassazione di una responsabilità per danni derivanti da reato; convincimento questo, come detto, suffragato dall’indirizzo granitico della Suprema Corte di Cassazione che è, nel nostro ordinamento, il solo Giudice deputato a risolvere i conflitti di giurisdizione, ma anche da una lettura sistematica del quadro legislativo e costituzionale vigente in materia.
Non potrà in ogni caso, come detto, sfuggire questa partita alla verifica giudiziale e, dunque, si sarebbe dovuta imporre in molti improvvisati patrocinatori del Sindaco Di Medio maggiore cautela a fronte di una questione e di una materia così particolari.
Penso personalmente che costoro non stiano rendendo un buon servigio al proprio Sindaco schiacciato, oggi più che mai, proprio alla luce di questa pronuncia, da quel pesantissimo conflitto di interessi che si segnalò invano a suo tempo; oggi quel conflitto si prospetta di dimensioni ancor più macroscopiche per le ragioni che tutti possono facilmente comprendere.
Si è molto speculato sugli incarichi legali, omettendo volutamente di ricordare che i 40 mila euro sono l’equivalente degli onorari riconosciuti all’avv. Greco per 10 anni di attività in tutti gli stati e gradi di giudizio penale, sino alla Cassazione, e in quello civile; professionista l’avv. Greco che, non dimentichiamo, ha rappresentato al meglio gli interessi della comunità cassanese sino alla Suprema Corte di Cassazione, attraverso la costituzione di parte civile, con il pieno riconoscimento della penale responsabilità di sei amministratori del Comune di Cassano che, non lo si dimentichi, avevano affidato, abusando del loro ufficio, a favore di una società di sodali, mediante la costituzione della Tributaria Intercomunale spa, la gestione dei tributi comunali per 50 anni con l’aggio elevatissimo del 28,50% sul solo accertato.
Questo è il punto cruciale della vicenda che la memoria dei cassanesi non potrà rimuovere, come qualcuno sta cercando di fare attraverso manipolazioni e mistificazioni mediatiche, anche dopo una sentenza che non ha certamente definito il merito della vicenda, che è semplicemente interlocutoria, che non è definitiva, ma soltanto parziale in ordine ad una questione esclusivamente processuale e che, in ogni caso, riconosce, comunque, il principio per cui un giudice dovrà pur sempre pronunciarsi in ordine alla totalità del danno patito dalla nostra comunità; comunità cassanese che, al di là delle artificiose strumentalizzazioni politiche di una sentenza che non ha in alcun modo deciso il merito della questione specifica, attende esattamente questo tipo di risposta da quel giudice che il prosieguo della vicenda individuerà, in via definitiva, come munito di giurisdizione; a noi non resta che seguire con attenzione e curiosità le mosse dei nostri simpatici eroi; per vero sin d’ora assai prevedibili visti i non luminosi precedenti.